Vendita Immobiliare Di Beni Culturali – Un Fac Simile

Fac Simile Vendita Immobiliare Di Beni Culturali

In questa sezione è disponibile un esempio di contratto per la vendita di immobili classificati come beni culturali, un fac-simile adattabile alle proprie necessità. È possibile scaricare il documento in formato Word e modificarlo secondo i requisiti specifici della situazione in questione.

Fac simile di Contratto di Vendita di Beni Culturali Immobiliari

Qui presentiamo un fac-simile di un contratto per la vendita di beni culturali immobiliari che può essere utilizzato come guida per redigere un contratto di questo tipo.

Contratto di vendita di immobili classificati come beni culturali in conformità al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(A seguire una breve elencazione di ricerche correlate per agevolare la reperibilità di informazioni pertinenti alla vendita di beni culturali immobiliari.)

Il sig. A (venditore) conviene di vendere, con la condizione sospensiva di seguito specificata, al sig. B (acquirente), che accetta tale condizione per l’acquisto dell’immobile sito in [indicare l’indirizzo].

Le parti prendono atto che l’immobile oggetto della vendita è stato dichiarato di interesse culturale con Decreto del Ministro [specificare] in data [specificare], e che tale designazione è stata notificata e registrata presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di [specificare].

Il presente contratto sarà notificato al Ministero per i beni e le attività culturali conformemente ai termini previsti dalla legge, per permettere al Ministero l’esercizio del diritto di prelazione come previsto dall’art. 60 e seguenti del Decreto Legislativo n. 42/2004.

Secondo l’art. 61, quarto comma, del succitato Decreto Legislativo, il contratto è soggetto alla condizione sospensiva qualora non si eserciti la prelazione nei tempi definiti dall’articolo.

La vendita si conclude per il prezzo concordato di € ……………., che verrà depositato su un conto corrente separato, come richiesto dall’acquirente ai sensi dell’art. 1 comma 63 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con modifiche introdotte dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124. Tale somma sarà rilasciata al venditore una volta che la registrazione e la trascrizione del presente atto siano state completate, che non vi siano gravami o formalità pregiudizievoli, e che la condizione sospensiva del diritto di prelazione sia stata soddisfatta, come attestato da un ulteriore atto pubblico o da una scrittura privata autenticata.

Se il diritto di prelazione venisse esercitato nei termini previsti dalla legge, la somma di € ……………………. verrà restituita all’acquirente dal notaio.

Qualora la condizione sospensiva relativa al diritto di prelazione sia stata adempiuta ma risultino esserci gravami o formalità pregiudizievoli, il deposito sarà rilasciato al venditore solo dopo aver fornito prova dell’estinzione e, se necessario, della cancellazione di tali gravami e/o formalità ai Registri Immobiliari di [specificare]. Altrimenti, la somma potrà essere rilasciata secondo quanto stabilito in un successivo accordo tra le parti.

Richiesta dei benefici fiscali.

Spese e imposte del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico della parte acquirente che, ai sensi del citato art. 1 comma 63 lett. c) L. n. 147/2013, ha depositato (ovvero: deposita) l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto medesimo.

Adempimenti:

Denuncia dell’atto al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 59 del citato D. Lgs. n. 42/2004. Ai sensi di detto articolo la denuncia deve essere presentata dal proprietario nel termine di trenta giorni al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene e contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;

e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti.

Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni suddette o con indicazioni incomplete o imprecise.

Si ricorda inoltre che l’art. 54 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rubricato «Beni inalienabili», dispone:

– al primo comma, che sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d);

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53.

– al secondo comma, che sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’art. 12, commi 4, 5 e 6;

b) i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici territoriali.

I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli artt. 18 e 19.

I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della parte seconda.

Per limiti, condizioni e casi di alienabilità con autorizzazione ministeriale, vedi artt. 55 e segg. del citato D. Lgs. n. 42/2004.

Come compilare la vendita immobiliare di beni culturali

Se devi redigere un atto di vendita per un immobile considerato bene culturale, devi attenerti scrupolosamente alle norme stabilite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Di seguito, trovi una guida passo dopo passo per completare correttamente il modulo:

-Identificazione di Venditore e Acquirente: Inserisci tutti i dati identificativi delle parti coinvolte: nomi, cognomi, codici fiscali, indirizzi completi e qualsiasi altra informazione essenziale per una corretta identificazione legale delle parti.

-Dettagli dell’Immobile: Fornisci una descrizione dettagliata del bene immobiliare, indicando l’esatta ubicazione (indirizzo, comune, provincia). Includi il riferimento al decreto ministeriale che ha dichiarato l’immobile di interesse culturale, con la data e i dettagli riguardanti la notifica e la trascrizione.

-Rispetto delle Normative: Conferma la sottomissione della transazione alle norme di tutela previste dal D. Lgs. n. 42/2004, inclusa l’obbligo di notifica al Ministero per i beni e le attività culturali, che potrebbe esercitare il diritto di prelazione.

-Condizioni Economiche e Modalità di Pagamento: Definisci il prezzo di vendita concordato e illustra le modalità di pagamento. Eventuali clausole sospensive riguardanti il diritto di prelazione ministeriale e la gestione dei pagamenti dovranno essere chiaramente menzionate.

-Onorario delle Tasse e delle Spese: Indica chi si assumerà la responsabilità delle tasse e spese relative all’operazione, specificando come verranno gestiti gli eventuali benefici fiscali.

-Notifica al Ministero: Compila tutto ciò che riguarda la notifica dell’atto di vendita al Ministero, inclusi i dettagli delle parti, dell’immobile e l’indirizzo per eventuali comunicazioni in Italia.

-Altri Obblighi Legali: Assicurati di aderire a tutte le altre normative legali, comprese quelle relative ai beni inalienabili e alle condizioni specifiche per l’alienazione di beni culturali.

-Sottoscrizione dell’Atto: Le sottoscrizioni delle parti devono essere effettuate in presenza di un notaio, il quale garantirà la completezza e la legalità delle informazioni.

Dopo aver compilato il modulo con cura e attenzione, è importante sottoporlo al notaio per l’autenticazione finale dell’atto di vendita. Assicurati che ogni informazione fornita sia precisa e conforme alle normative, per garantire la validità e la regolarità della transazione.

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