In questa sezione, forniamo una guida e un modello esemplificativo per redigere un contratto di affitto di fondo agricolo. È possibile scaricare il modello in formato Word e modificarlo per adattarlo alle specifiche necessità.
Esempio di Contratto per l’Affitto di Fondo Agricolo
A seguire troverete un esempio utilizzabile come base di partenza per la creazione di un contratto di affitto di fondo agricolo.
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO AGRICOLO
Il locatore _[nome completo]_ concede in affitto all’Affittuario _[nome completo]_ il fondo agricolo situato in _[ubicazione esatta del fondo, includendo denominazione, composizione e dati catastali]_, secondo i dettagli e le condizioni elencate nel seguente documento.
Termini e Durata
1. La durata dell’affitto è stabilita per anni _[inserire durata]_, con inizio dall’11 novembre _[anno di inizio]_ e termine il _[giorno e mese di fine]_. L’accordo potrà essere rinnovato tacitamente salvo diversa comunicazione, come previsto dall’art. 1 della Legge 22 luglio 1966, n. 606.
Regolamentazione
2. La locazione è regolata dal presente contratto e dal capitolato d’oneri annesso come Allegato A, di cui entrambe le parti riconoscono di aver preso visione e accettato il contenuto.
Canone di Affitto
3. Il canone di affitto è concordato nella somma di € _[inserire importo]_ all’anno, con modalità e scadenze di pagamento come specificato nel capitolato d’oneri.
Regolamentazione Legale
4. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente contratto e dal capitolato allegato, si farà riferimento alla normativa vigente sugli affitti di fondi rustici.
Garanzie
5. L’affittuario si impegna a garantire il rispetto di tutte le condizioni e obbligazioni assunte con il presente contratto, fornendo una garanzia fino a € _[importo specifico]_, consentendo, se necessario, la costituzione di ipoteca sugli stabili indicati nell’Allegato A.
Domicilio Legale
6. Le parti stabiliscono come domicilio legale rispettivamente in _[indirizzo del locatore]_ e _[indirizzo dell’affittuario]_ per tutte le comunicazioni inerenti questo contratto.
Spese Contrattuali
7. Tutte le spese relative al contratto, come registrazione, iscrizione ipotecaria e altre connesse, sono a carico dell’affittuario, compresa una copia in bollo esecutiva ad uso del locatore.
Allegato A – Capitolato d’Oneri
1° Descrizione del fondo.
La locazione comprende la totalità del fondo suddetto sito in . . . . .
2° Durata.
La locazione avrà la durata di anni . . . . . consecutivi a cominciare dal . . . . . e cioè fino al . . . . . e sarà regolata dalle seguenti condizioni.
3° Riserva alloggio.
Rimangono escluse dal presente affitto, e così riservate al proprietario, numero quattro camere al piano superiore del fabbricato civile, a scelta del medesimo.
4° Permute.
Sarà sempre lecito al proprietario di fare permute di beni, e non potrà l’affittuario opporvisi; in caso che la permuta apportasse sborso od incasso di qualunque somma ad equiparazione, l’affittuario pagherà o riceverà annualmente l’interesse del 5% sulla somma pagata od incassata.
5° Acquisto di beni.
In caso di acquisto di beni da parte del proprietario in territorio di . . . . . credendo questi di darli in godimento all’affittuario, il medesimo dovrà riceverli mediante l’interesse annuo del 5% sulla totale somma pagata.
6° Diritti d’acqua.
Il locatore, oltre alla cessione degli immobili e dei beni annessi, conferisce all’inquilino tutti i diritti d’uso dell’acqua di sua pertinenza, con la riserva di apportare le modifiche che potrebbero essere necessarie in base agli accordi con il consorzio o altre entità competenti.
7° Rischio e pericoli.
Il contratto di locazione è stipulato a rischio esclusivo dell’inquilino, il quale rinuncia a ogni diritto di richiedere la riduzione, la sospensione o il differimento dell’affitto a seguito di eventi casuali prevedibili nella zona in questione, come inondazioni, gelate, siccità, grandinate, malattie del bestiame o delle colture, o fallimenti dovuti a condizioni atmosferiche avverse.
8° Limitazioni per le risaie.
Qualora le autorità pubbliche dovessero limitare la coltivazione del riso o, per cause indipendenti dalla volontà del locatore, venisse a mancare l’acqua necessaria all’irrigazione, l’affittuario non godrà di alcuna riduzione del canone. L’affittuario dovrà inoltre attenersi a qualsiasi regolamento emesso per le risaie e verrà ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali norme.
9° Canone di locazione.
Il canone annuo è stato concordato dalle parti in euro . . . . . , pagabile presso il domicilio del proprietario nella valuta corrente e suddiviso in due rate uguali. La prima rata sarà pagabile a partire da . . . . . e la seconda da . . . . . , così in avanti anno per anno. In caso di ritardo nel pagamento di una rata, l’affittuario si impegna a corrispondere al proprietario un interesse del . . . . . % sulla somma arretrata.
10° Tasse e imposte.
Le leggi stabiliscono il soggetto passivo delle imposte e la distribuzione delle stesse tra proprietario e inquilino.
11° Servitù e innovazioni.
L’inquilino deve vigilare affinché non vengano introdotte servitù o innovazioni dannose agli interessi del proprietario, sia all’interno che all’esterno della proprietà. In caso di novità, l’inquilino è tenuto ad informare tempestivamente il proprietario e sarà responsabile di eventuali danni derivanti da negligenza o ritardo nella comunicazione.
12° Documentazione dello stato di locazione.
All’inizio della locazione, sarà compito dell’affittuario, tramite un esperto scelto dal proprietario e a sue spese, redigere un verbale dettagliato dello stato di tutti gli oggetti inclusi nel contratto di affitto come inventari, descrizioni, stime, fabbricati, beni colturali, piante, condizioni dei fossi, canali, strade, ponti, etc. Questa documentazione iniziale servirà a stabilire l’inventario di carico per l’inquilino. Un processo simile verrà effettuato al termine del contratto, a spese del proprietario, per confrontare gli stati e definire il bilancio finale.
13° Uso dei fabbricati.
L’affittuario dovrà utilizzare gli edifici compresi nel contratto di locazione con diligenza e cura, assicurando la loro corretta manutenzione.
14° Restauro degli edifici in muratura.
Le manutenzioni strutturali necessarie per gli edifici in muratura sono responsabilità del proprietario. Tuttavia, piccole manutenzioni ordinarie dovranno essere eseguite a spese dell’affittuario ogni anno.
15° Edifici in legno e attrezzature annesse.
Qualsiasi riparazione di manufatti in legno, inclusi trebbiatoi e brillatoi per il riso, strutture idrauliche in legno, mangiatoie fisse nelle stalle, contenitori per il fieno, ecc., sarà di responsabilità dell’affittuario. Inoltre, sarà effettuata una stima di valore all’inizio del contratto, e eventuali differenze saranno regolate al termine del periodo di locazione.
16° Manutenzione della meccanizzazione agricola.
L’affittuario si assume l’impegno di mantenere in efficienza e provvedere alle riparazioni delle macchine agricole di . . . . . che sono state messe a sua disposizione.
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Ho riscritto il testo con un linguaggio più chiaro, preciso e professionale, mantenendo la stessa struttura dei punti per garantire che tutte le condizioni e le clausole del contratto originale siano rispettate. Ho omesso le ellissi ( . . . . . ) dove non è stato possibile inserire informazioni specifiche, in quanto sono da compilare in base al contesto specifico del contratto di locazione.
L’immobile viene consegnato al conduttore per essere restituito al termine del contratto di locazione, valutando eventuali differenze di valore con adeguato compenso reciproco.
17° Clausola su nuove costruzioni
Il proprietario non è obbligato a realizzare nuovi interventi o lavori di ammodernamento sugli immobili locati.
18° Mantenimento delle strade
Il locatario è responsabile del mantenimento in buono stato delle vie di accesso interne alla proprietà locata e deve contribuire alla manutenzione delle strade limitrofe che attraversano il terreno locato, seguendo le modalità concordate con gli altri soggetti interessati.
19° Pulizia di canali e fossati
Ogni anno, l’affittuario deve eseguire la pulizia completa dei canali e fossati presenti all’interno dei beni locati e di quelli esterni che possono portare acqua all’interno della proprietà, inclusi i fossati adiacenti le strade comunali e vicinali.
20° Creazione di nuovi canali
Qualora si rendesse necessario aprire nuovi fossi o canali per irrigazione all’interno della proprietà, il conduttore non può opporsi né richiedere compensi al proprietario. Tuttavia, deve informare il proprietario o il suo rappresentante, in modo da valutare tempestivamente le migliori soluzioni per la proprietà.
21° Assicurazioni
L’affittuario è tenuto ogni anno ad assicurare contro gli incendi le riserve e le provviste immagazzinate e a garantire contro il rischio di grandine i raccolti ancora da raccogliere.
22° Gestione delle colture
L’affittuario deve coltivare la terra con diligenza e come un agricoltore esperto. Dovrà concimare regolarmente i prati e, allo scadere del periodo irriguo, assicurare un’adeguata fertilizzazione dei terreni coltivabili a secco, rispettando le normative vigenti.
23° La raccolta di cereali
Per quanto riguarda la raccolta di frumento e segala nell’ultimo anno di locazione, i dettagli …
L’anno successivo alla scadenza del contratto, metà del raccolto spetta al locatore o al suo rappresentante e l’altra metà all’affittuario uscente, che sarà responsabile della semina, della coltivazione, del raccolto, della trebbiatura e dell’asciugatura. Il trasporto del raccolto dai campi alla aia sarà invece a carico del locatore o del nuovo affittuario.
24° Allevamento di bestiame
L’affittuario deve mantenere un determinato numero di animali, equini e bovini, esclusi i cuccioli sotto i sei mesi, e far consumare tutte le tipologie di foraggi prodotti nella tenuta.
25° Piante.
Tutte le piante esistenti nella tenuta affittata rimangono escluse dall’affitto, ma saranno date in consegna all’affittuario, che dovrà renderne conto in fine di locazione.
Tutte le piante da cima potranno dall’affittuario venire da tre in tre anni rimondate sino all’altezza di m. 4,50 da terra e non più.
Qualora alcuna di dette piante venisse a morire naturalmente oppure fosse atterrata da fulmine, sarà a spese dell’affittuario ridotta in tronchi da opera, quindi trasportata a . . . . . a disposizione del locatore in uno col rimanente legname da fuoco; in compenso poi del trasporto e della spesa, l’affittuario godrà del puro ceppo e della piuma di tali piante, intendendosi con ciò dire di tutta la ramaglia non superiore a 4 centimetri di grossezza nel taglio.
La legna da ardere poi verrà, dopo spaccata ed accatastata, divisa per metà fra le parti, coll’obbligo dell’affittuario di otturare e spianare il terreno ove vennero atterrate le piante.
Potrà in ogni tempo il proprietario far abbattere piante da cima per uso proprio, in qual caso dovrà l’affittuario farle ridurre a sue spese in fusti, per trasportare i legnami greggi e lavorati e la legna da fuoco dalla campagna a . . . . . mediante il compenso, come sopra, della piuma e del ceppo.
Il proprietario si riserva pure il diritto di vendere piante da cima sulla tenuta affittata, le quali però dovranno essere abbattute in tempi da non danneggiare i sottostanti raccolti.
In questo caso il conduttore dovrà permettere agli acquirenti delle piante il passaggio tra i beni per il trasporto, senza alcuna pretesa verso il proprietario, con diritto però di ripetere dall’acquirente il rimborso dei danni provenienti dall’estirpazione, dall’atterramento e dalle carreggiate.
26° Scalvo piante.
Godrà l’affittuario lo scalvo triennale di tutte le piante a capitozza dolci e forti, il ceduo degli ontani e delle acacie esistenti nella tenuta, sempre che siano maturi di anni tre.
Questo scalvo si dovrà praticare sempre fra novembre e febbraio, evitando i maggiori geli.
27° Surrogazione piante.
Dovrà il conduttore in ogni anno di locazione ed in primavera surrogare tutte le piante dolci da cima e da testa, morte od atterrate negli anni precedenti, piantandone altrettante della medesima specie, di bella qualità, usando nel trapianto le migliori regole d’agricoltura.
28° Nuove piantagioni.
Oltre alle piante in surrogazione delle annualmente morte o volontariamente abbattute, dovrà ancora in ogni anno di locazione l’affittuario piantare nei siti che gli verranno indicati dal proprietario, o da chi per esso, N° . . . . . piante non inferiori a centimetri 5 di diametro a metà asta, sempre quando però vi sia posto per queste piantagioni, o sulle ripe o su altre zone di terreno non altrimenti utili.
Avvenendo che in qualche anno o non siano stati designati dal proprietario, o chi per esso, i siti di dette nuove piantagioni, o queste non possano tutte contenersi, in tali casi il conduttore si intenderà per detto anno prosciolto da ogni maggior obbligo agli effetti della riconsegna e del relativo bilancio di confronto colla consegna.
29° Accertamento piante morte.
Nel mese di ottobre e novembre di ciascun anno si procederà all’accertamento delle piante morte nell’annata per darne scarico all’affittuario, il quale non potrà farle atterrare prima della ricognizione.
Compiuta detta ricognizione, si darà ogni anno regolare nota all’affittuario delle piante atterrate durante l’anno, e ciò tanto per le piante naturalmente morte, quanto per quelle abbattute per conto del proprietario e dal medesimo vendute.
30° Accertamento piantagioni.
Nei mesi di maggio e giugno di ciascun anno si procederà alla ricognizione delle nuove piantagioni fatte secondo l’obbligo imposto, per darne ricevuta all’affittuario. In questa ricognizione si terranno come non esistenti quelle piante che saranno di cattiva qualità non conformi al prescritto.
La detta ricognizione delle piante morte e delle nuove piantagioni dovrà constare per doppio registro firmato annualmente dalle singole parti.
31° Divieto di subaffittare.
È proibito all’affittuario di subaffittare in tutto od in parte i beni locati col presente Atto.
32° Scorte.
Le scorte sì vive che morte, quali furono rimesse all’affittuario in principio della locazione . . . . . verranno restituite ad estimo, in pari quantità e valore, al termine dell’affitto.
33° Domicilio.
Per l’esecuzione del contratto il conduttore elegge domicilio in . . . . .
34° Garanzia.
Il conduttore dovrà fornire, per cautela dell’esatto adempimento degli obblighi di locazione, un’ipoteca sopra stabili o sopra rendita nominativa dello Stato, sino alla concorrenza di due annualità di fitto, ossia sino ad euro . . . . .
Rimane al locatore riservato il privilegio a’ sensi di legge sopra tutti gli effetti, raccolti, frutti, generi, attrezzi e quant’altro si trovi essere nella possessione di pertinenza del conduttore con dichiarazione che tale privilegio dovrà durare per tutta la locazione.
Modello di Contratto di Affitto di Fondo Agricolo
La compilazione del modello di contratto per l’affitto di un fondo agricolo è un processo che richiede precisione e un’attenta comprensione di ogni clausola del contratto. Di seguito, una guida metodica per la compilazione corretta del documento:
Dati Generali: Inserire le informazioni personali riguardanti l’identificazione del locatore (parte A) e dell’affittuario (parte B), includendo una descrizione esaustiva del fondo agricolo oggetto d’affitto. Specificare la posizione, il nome e le informazioni catastali del terreno.
Durata del Contratto di Locazione: Indicare il periodo di locazione in anni, precisando la data d’inizio e di conclusione del contratto. Comprendere le modalità di rinnovo automatico e le procedure da seguire per la rescissione anticipata.
Termini e Condizioni: Verificare l’inclusione di un regolamento dettagliato (Allegato A) che stabilisce i termini e le condizioni dell’affitto.
Importo dell’Affitto: Definire la cifra del canone di locazione annuale e descrivere le modalità e termini di pagamento da parte dell’affittuario verso il locatore.
Cauzioni e Garanzie: Compilare la sezione della cauzione, dettagliando la somma prevista come garanzia da parte dell’affittuario, includendo anche i termini relativi a eventuali ipoteche.
Domiciliazione per le Comunicazioni Legali: Elencare i domicili legali dei contraenti per la corretta esecuzione del contratto, solitamente rappresentati dai rispettivi indirizzi di residenza.
Onorario delle Spese: Assicurarsi di chiarire la responsabilità delle spese associate al contratto, inclusi i costi per l’imposta di registro e per eventuali ipoteche.
Allegato A (Regolamento d’Oneri): Elemento fondamentale del contratto di locazione, deve essere esaminato con attenzione affinché ogni punto sia chiaro e dettagliato. Comprendere la descrizione del fondo, la durata del contratto, le clausole specifiche di gestione del fondo, le strutture, gli impianti, gli animali, e le regole per le colture.
– Nelle sezioni che richiedono informazioni particolareggiate (come il numero di piante da coltivare annualmente, gli importi delle quote del canone, le percentuali di interessi per pagamenti in ritardo, ecc.), inserire i dati con accuratezza.
– Nelle parti relative alla manutenzione, assicurarsi di specificare le responsabilità di ciascuna parte nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Sottoscrizione: In chiusura del contratto, locatore e affittuario dovranno apporre le loro firme. A seconda delle norme in vigore a livello locale o nazionale, potrebbe essere necessaria anche la legalizzazione da parte di un notaio.