Fac Simile Atto Costitutivo Con Statuto Di Associazione Del Terzo Settore

Fac Simile Atto Costitutivo Con Statuto Di Associazione Del Terzo Settore

Benvenuto nella pagina dedicata al modello di atto costitutivo con statuto per un’associazione del Terzo Settore. Questo documento è stata concepito per fornire agli aspiranti fondatori di associazioni non profit uno strumento semplice, chiaro e facilmente personalizzabile per dare vita legale alla propria organizzazione.

Il modello che mettiamo a tua disposizione si presenta come una base di partenza solida e completa, coprendo tutti gli aspetti necessari alla costituzione formale di un’associazione nel Terzo Settore. Si articola in sezioni ben definite, tra cui dati identificativi dell’associazione, scopi sociali, modalità di ammissione e di recesso dei soci, organi associativi e loro competenze, modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee, gestione finanziaria, e disposizioni in caso di scioglimento dell’associazione. Ci auguriamo che questo modello possa servirti da punto di partenza efficace nella nobile impresa di costituire un’associazione nel Terzo Settore, contribuendo così al benessere della tua comunità e al raggiungimento di importanti obiettivi sociali.

Esempio atto costitutivo con statuto di associazione del Terzo settore

Benvenuti nella sezione dedicata alla creazione e organizzazione del vostro ente nel contesto del Terzo settore. Qui avrete l’opportunità di accedere a un esempio pratico di atto costitutivo accompagnato dal relativo statuto, strumenti fondamentali per dare vita alla vostra associazione. Questo modello vi servirà da guida nel redigere documenti che rispecchino le esigenze e gli obiettivi del vostro gruppo, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L’atto costitutivo e lo statuto sono, infatti, i pilastri su cui si fonda ogni organizzazione del Terzo settore, definendo non solo le finalità e l’organizzazione dell’ente, ma anche le regole per il suo funzionamento, la gestione degli associati e l’amministrazione delle risorse.

L’obiettivo di questa sezione è rendere il processo di costituzione di una nuova entità del Terzo settore il più chiaro e semplice possibile, fornendovi un fac simile personalizzabile. Si raccomanda, comunque, di consultare un professionista per assicurarsi che il documento finale sia conforme alle normative specifiche della vostra area giuridica e settore di attività.

Speriamo che questo esempio vi sia di grande aiuto nel compiere i primi passi verso la realizzazione del vostro progetto associativo, contribuendo così allo sviluppo e al rafforzamento del tessuto sociale e comunitario in cui opererete.

Atto costitutivo, con statuto, di associazione del Terzo settore.

(Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

A) I signori A, B, C, D, E, ed F con il presente atto costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione denominata:

«. . . . . ETS»

B) L’associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità dell’integrazione nella società di persone che, versando in condizioni di povertà culturale, si trovano in situazione di disagio e di difficoltà nell’apprendimento e nella formazione educativa. Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale costituente l’oggetto sociale di cui alla successiva lettera C).

C) L’associazione ha per oggetto l’esercizio, in via esclusiva (ovvero: principale), dell’attività di interesse generale consistente nella formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

D) L’associazione ha sede in . . . . . via . . . . . n. . . . . .

E) A costituire il patrimonio iniziale dell’associazione i comparenti tutti, signori A, B, C, D, E ed F, conferiscono, in parti uguali tra loro, la complessiva somma di euro . . . . . rispettivamente mediante i seguenti assegni circolari non trasferibili dell’importo di euro . . . . . ciascuno: . . . . .

F) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, con i poteri previsti dallo statuto di cui appresso, vengono nominati per un triennio fino al . . . . . i signori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il signor . . . . . viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

G) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro . . . . .

H) L’associazione viene inoltre regolata dal seguente

STATUTO

Denominazione – Finalità ed oggetto – Sede

Art. 1. – È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione denominata:

«. . . . . ETS»

Art. 2 L’associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità dell’integrazione nella società di persone che, versando in condizioni di povertà culturale, si trovano in situazione di disagio e di difficoltà nell’apprendimento e nella formazione educativa. Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale costituente l’oggetto sociale di cui al successivo articolo 3).

Art. 3 L’associazione ha per oggetto l’esercizio, in via esclusiva (ovvero: principale), dell’attività di interesse generale consistente nella formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Eventualmente: L’associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

Art. 4 L’associazione ha sede in . . . . .

Patrimonio ed esercizi finanziari.

Art. 5. – Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;

e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Art. 6. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro . . . . . giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge (1), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Libri dell’associazione.

Art. 7. – Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell’organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell’organo di controllo, a cura dello stesso.

Associati.

Art. 8. – Sono associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l’attività svolta dall’associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione; l’indegnità verrà deliberata dall’Assemblea degli associati.

Art. 9. – Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall’organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l’andamento dell’attività dell’associazione entro . . . . . mesi dall’apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all’organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’associazione, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

Organo di amministrazione.

Art. 10. – L’associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 11. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.

Art. 12. – Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all’ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.

Art. 13. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 6.

Art. 14. – Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’associazione. Egli rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Assemblee.

Art. 15. – L’assemblea degli associati:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall’art. 8;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 16. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all’art. 6, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea deve essere convocata in . . . . . , anche fuori della sede sociale.

Art. 17. – Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Eventualmente: Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti due voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a . . . . . e tre voti (in ogni caso sino ad un massimo di cinque voti) se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a . . . . .

Art. 18. – Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (eventualmente: e sino ad un massimo di cinque associati nel caso in cui l’associazione raggiunga un numero di associati non inferiore a cinquecento).

Eventualmente: L’intervento all’assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 19. – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 20. – Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di controllo e revisore legale dei conti.

Art. 21. – Quando è per legge obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone aventi (ovvero: da una sola persona avente) i requisiti di legge e nominati (ovvero: nominato) annualmente dalla assemblea degli associati.

L’organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Esso esercita inoltre, ove obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ovvero:

Ove obbligatoria per legge, l’assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Art. 22. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell’art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall’assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell’associazione.

Rinvio.

Art. 23. – Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

I) Il come sopra nominato Presidente è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario od anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica della qui costituita associazione.

L) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell’associazione medesima.

Come compilare l’atto costitutivo con statuto di associazione del Terzo settore

Compilare un modulo per l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione del Terzo settore può sembrare un processo complesso, ma con attenzione ai dettagli e un’adeguata informazione può essere portato a termine. Di seguito è illustrato un approccio passo per passo per compilare il documento presentato, che include sia l’atto costitutivo che lo statuto dell’associazione.

Preparazione e Raccolta delle Informazioni
Prima di iniziare, è importante raccogliere tutte le informazioni necessarie, che includeranno:
– Nomi e dati personali dei fondatori (signori A, B, C, D, E, ed F nel modello).
– La denominazione dell’associazione che si desidera creare.
– Una definizione chiara della finalità e dell’oggetto sociale, inclusi i valori e gli obiettivi perseguiti dall’associazione.
– L’indirizzo esatto della sede dell’associazione.
– L’ammontare del patrimonio iniziale e la quota di iscrizione per i nuovi associati.

Compilazione dell’Atto Costitutivo
Sezione A, B, C e D – Fondazione dell’Associazione
– Completa la denominazione dell’associazione («. . . . . ETS») scegliendo un nome che rifletta chiaramente l’obiettivo e il valore dell’associazione.
– Specificare i dettagli dell’obiettivo sociale e le attività principali dell’associazione nella sezione B e C.
– Indicare l’indirizzo completo della sede dell’associazione nella sezione D.
Sezione E – Patrimonio Iniziale
– Definire l’ammontare del patrimonio iniziale e specificare la divisione degli apporti iniziali dei fondatori.
Sezione F – Consiglio di Amministrazione
– Nominare i membri del primo Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e specificare le loro cariche e i termini del loro mandato.
Sezione G e H – Quote di Iscrizione e ulteriori disposizioni
– Stabilire la quota di iscrizione per i nuovi membri e completare con ulteriori disposizioni specifiche per l’organizzazione come necessario.

Statuto dell’Associazione
Questo documento stabilisce le regole specifiche per il funzionamento dell’associazione e include sezioni su denominazione, finalità, patrimonio, membri, amministrazione, assemblee e altre importanti disposizioni organizzative.
– Ripeti informazioni simili a quelle inserite nell’atto costitutivo riguardo la denominazione, finalità, e sede.
– Specifica nella sezione patrimonio (Art. 5), quali saranno le fonti di patrimonio oltre ai conferimenti iniziali.
– Nell’Art. 6, stabilisci i dettagli sull’esercizio finanziario.
– Definisci i doveri e i diritti degli associati (Art. 8 e 9), come l’ammissione, il diritto di voto, e le condizioni di recesso.
– Descrivi la struttura e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (Art. 10-14).
– Dettaglia il funzionamento delle assemblee (Art. 15-20), inclusi i requisiti per le convocazioni, l’ammissibilità al voto e le procedure decisionali.
– Se necessario, includi disposizioni per l’organo di controllo e il revisore legale (Art. 21).
– Specifica le procedure in caso di scioglimento dell’associazione (Art. 22).

Revisione, Firma e Registrazione
– Una volta completato il documento, è importante rileggere attentamente assicurandosi che tutte le informazioni siano corrette e che non siano presenti omissioni.
– Tutti i fondatori devono firmare l’atto costitutivo e lo statuto.

Risulta essere consigliabile consultare un legale o un esperto del terzo settore per assicurarsi che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi alla legislazione.

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