Benvenuti nella sezione dedicata al modello di fac simile dello Statuto per Associazione di Promozione Sociale. Questa risorsa è ideata per coloro che sono in procinto di costituire un’associazione di promozione sociale e necessitano di una guida o di un punto di partenza per la redazione dello statuto, uno dei documenti fondamentali per la vita associativa.
Lo statuto è il documento che delinea gli scopi, la struttura organizzativa e il funzionamento dell’associazione, rappresentando di fatto la sua “carta d’identità” normativa. Redigere uno statuto chiaro e conforme alle vigenti normative è essenziale per garantire il riconoscimento legale dell’associazione e la sua operatività efficace.
Il modello che mettiamo a disposizione è completamente editabile e personalizzabile: potrete quindi facilmente copiarlo su Word e modificarlo in base alle specifiche esigenze e peculiarità della vostra associazione. Si raccomanda, tuttavia, di prestare particolare attenzione alle normative locali e nazionali vigenti in materia di associazionismo, per garantire che il vostro statuto sia non solo personalizzato, ma anche conforme alle leggi attualmente in vigore.
Invitiamo gli utenti a considerare questo modello come un punto di partenza. Potrebbe essere opportuno, soprattutto in casi di particolare complessità, consultare un legale per assicurarsi che lo statuto risponda pienamente alle necessità dell’associazione e rispetti tutte le normative applicabili.
Esempio STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Nella sezione seguente, trovate a vostra disposizione un esempio di fac simile dello statuto per un’Associazione di Promozione Sociale (APS). Questo documento serve come modello di riferimento per tutti coloro che sono in procinto di fondare un’associazione con l’obiettivo di promuovere attività sociali, culturali, educative o di bene comune. Attraverso questo fac simile, vi forniamo una struttura base che comprende le principali sezioni e articoli che dovrebbero essere inclusi in uno statuto, quali l’identificazione dell’associazione, gli scopi sociali, i requisiti per diventare soci, l’organizzazione dei poteri decisionali e le modalità di gestione finanziaria, tra gli altri.
Questa guida è pensata per facilitare la stesura di un documento fondamentale e obbligatorio per la costituzione ufficiale di un’associazione, assicurando che tutti gli elementi essenziali siano contemplati per garantire la conformità alle normative vigenti e la chiara definizione degli obiettivi e delle modalità operative dell’entità. Vi consigliamo di adeguare le specifiche sezioni del fac simile alle esigenze e alle peculiarità della vostra associazione, tenendo presente che ogni ente può prevedere necessità diverse. Questo strumento è pensato per offrirvi un punto di partenza solido e chiaro, ma vi incoraggiamo a personalizzarlo nel dettaglio per meglio riflettere la visione e la missione della vostra iniziativa.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS
Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile
1.1.
Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita [su iniziativa di •], in forma di associazione, l’associazione di promozione sociale denominata “_____ – Associazione di Promozione Sociale” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “______ – APS” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
1.2.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
1.4.
L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2 – Sede
2.1 L’Associazione ha sede in _________ in via/piazza ___________
[eventualmente: occorre indicare l’eventuale esistenza di una sede secondaria]
2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
Articolo 3 – Scopo
3.1.
[togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]
L’Associazione [, quale espressione di] [partecipazione,] [solidarietà,] [e] [pluralismo], in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione,] si ispira al fine di [sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a]:
[- perseguire il bene comune;]
[- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;]
3.2.
[togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]
L’Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità [civiche,] [solidaristiche] [e di utilità sociale] mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:
[- di azione volontaria;] [e/o:]
[- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; [e/o:]
[- di mutualità;] [e/o:]
[-di produzione o scambio di beni o servizi].
Articolo 4 – Oggetto
4.1.
L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:___________________
4.2.
In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere le seguenti “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale: ______________ Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall’art. 6, comma 1, CTS.
[in alternativa si può utilizzare una formulazione più sintetica, senza specificare quali siano le “attività diverse”: «In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS»].
Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti
5.1.
L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.
5.2.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 6 – Durata
6.1. L’Associazione ha durata indeterminata
[in alternativa: “L’Associazione ha durata fino al____________]
Titolo II – Associati
Articolo 7 – Definizione di Associato
7.1.
Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
7.2.
Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
b) Associati Benemeriti [in alternativa: Associati Onorari], i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
7.3.
La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).
[clausola opzionale] 7.4.
Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell’Associazione.
Articolo 8 – Numero minimo di Associati
8.1.
L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.
Articolo 9 – Diritti e obblighi degli Associati
9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Articolo 10 – Ammissione degli Associati
10.1.
L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile.
10.2.
L’Associazione può respingere [oppure: “respinge”] la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da ___________________
10.3.
L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
10.4.
Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
10.5.
Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.
10.6.
In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
10.7.
In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
10.8.
Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.
Articolo 11 – Recesso dell’Associato
11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato
11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.
11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.
11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
Articolo 12 – Esclusione dell’Associato
12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
12.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.
12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.
12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:
a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.
12.6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.
Titolo III – Patrimonio ed entrate
Articolo 13 – Patrimonio iniziale
13.1.
Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro ………………………..
Articolo 14 – Entrate
14.1.
L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione:
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;
i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
14.2.
L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.
Articolo 15 – Quota Iniziale e Quota Annuale
15.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).
15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”).
15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso.
Articolo 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
16.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.
16.2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
16.3. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.
Articolo 17 – Irripetibilità di apporti e versamenti
17.1.
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.
17.2.
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 18 – Incremento del patrimonio
18.1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:
a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.
Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio
19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente della Associazione.
Articolo 20 – Divieto di distribuzione
20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 21 – Patrimoni destinati a uno specifico affare
21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.
Titolo IV – Sistema di governance
Articolo 22 – Organi
22.1. Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):
a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”); d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);
e) il Tesoriere;
f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
g) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea). [
È possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo “di indirizzo”, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l’organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell’Associazione.
22.2. L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.
Sezione I- Assemblea degli Associati
Articolo 23 – Principi generali
23.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea.
23.3. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
23.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Articolo 24 – Competenze dell’Assemblea
24.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
24.2. L’Assemblea inoltre:
a) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».
Articolo 25 – Convocazione dell’Assemblea
25.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno ______degli Associati o da almeno _______Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.
25.2. L’Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di __________
25.3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
25.4. L’avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell’adunanza:
a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
b) ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente.
25.5. Qualora il numero degli Associati superi le _____unità, l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere pubblicato almeno ____________volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Associazione.
25.6. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Articolo 26 – Presidenza dell’Assemblea
26.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
26.2. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.
26.3. Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
Articolo 27 – Deliberazioni dell’Assemblea
27.1. L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
27.2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
27.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.
27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di deleghe.
27.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.
27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
27.10. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.
Articolo 27-bis – Assemblee separate
27-bis.1. [In questo punto può essere inserita la disciplina di svolgimento di assemblee “separate”]
Sezione II- Consiglio Direttivo
Articolo 28 – Competenze del Consiglio Direttivo
28.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall”Assemblea;
d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
g) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.
28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.
Articolo 29 – Composizione del Consiglio Direttivo
29.1.
Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di _________ a un massimo di _________ Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
29.2.
I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
[in caso di presenza di “categorie” di Associati, è possibile anche prevedere che i Consiglieri appartengano a diverse categorie di Associati]
29.3.
Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
29.4.
Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche [di onorabilità, di professionalità, di indipendenza]: ___________
Articolo 30 – Gratuità dell’incarico
30.1.
Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
[In alternativa, a favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell’osservanza della Normativa Applicabile]
Articolo 31 – Durata della carica
31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per ________ esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall’Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
31.4. I Consiglieri sono rieleggibili [eventualmente: inserire le occorrenti limitazioni]
Articolo 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo
32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno [•] Consiglieri o dall’Organo di Controllo.
32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
32.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Articolo 33 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.
33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro ______ occorre il voto favorevole della maggioranza Consiglieri in carica.
33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.
33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Articolo 34 – Responsabilità dei Consiglieri
34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art.28 del CTS.
Articolo 35 – Comitato Esecutivo
35.1.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri ________ Consiglieri.
35.2.
Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
35.3.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere
Articolo 36 – Presidente e Vice Presidente
36.1.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
36.2.
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.
36.3.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
36.4.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 37 – Segretario
37.1.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
37.2.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
37.3.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.
Articolo 38 – Tesoriere
38.1.
Il Tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale
Articolo 39 – Composizione dell’Organo di Controllo
39.1.
L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
39.2.
In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
39.3.
Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
– un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
39.4.
Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
-soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
– soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
-soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
39.5.
Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 40 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo
40.1.
Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
c) coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.
[Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi].
Articolo 41 – Durata in carica dell’Organo di Controllo
41.1.
L’Organo di Controllo dura in carica per ______ esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
41.2.
I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili [eventualmente: inserire le occorrenti limitazioni]
Articolo 42 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo
42.1.
L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
42.2.
I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
42.3.
Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
42.4.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
42.5.
L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
42.6.
Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
42.7.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.
42.8.
Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.
42.9.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
42.10.
La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.
42.11.
Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
42.12.
Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.
Articolo 43 – Compenso dell’Organo di Controllo
43.1.
[Occorre qui inserire la clausola che dispone il compenso per i membri dell’Organo di Controllo o che dispone la gratuità dell’incarico]
Articolo 44 – Esercizio della funzione di revisione legale
44.1.
La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 45 – Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale
45.1.
La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28 del CTS.
[eventuale] Sezione IV-bis – Organo di Indirizzo
Articolo 45-bis – Nomina
45-bis.1.
[questo articolo è preposto a disciplinare i criteri di nomina dell’eventuale Organo di Indirizzo]
Articolo 45-ter – Competenze
45-ter.1.
[questo articolo è preposto a disciplinare le competenze dell’eventuale Organo di Indirizzo]
Articolo 45-quater – Funzionamento
45-quater.1.
[questo articolo è preposto a disciplinare il funzionamento dell’eventuale Organo di Indirizzo]
Titolo V- Bilanci, libri e scritture
Articolo 46 – Esercizi associativi
46.1.
L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 47 – Bilancio d’esercizio
47.1.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
Articolo 48 – Bilancio sociale
48.1.
Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
Articolo 49 – Scritture contabili
49.1.
L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
Articolo 50 – Libri dell’Associazione
50.1.
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:
a) il Libro degli Associati;
b) il Registro dei Volontari;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.
50.2.
Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
50.3.
Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.
50.4.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
50.5.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
50.6.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. Gli Associati ei Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
Titolo VI – Estinzione e scioglimento
Articolo 51 – Devoluzione del patrimonio
51.1.
In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
Titolo VII – Arbitrato
Articolo 52 – Clausola compromissoria
52.1.
Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
52.2.
La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.
52.3.
L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l’Associazione ha sede.
52.4.
Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
Come compilare uno STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Compilare un modello statutario per un’Associazione di Promozione Sociale (APS) richiede attenzione e precisione, dato che si sta impostando la struttura legale e operativa dell’ente. Qui di seguito una guida passo per passo sui principali articoli da compilare in un tale statuto, tenendo presente che alcune parti richiedono decisioni specifiche basate sulle caratteristiche uniche e sugli obiettivi della tua associazione.
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile
-Iniziativa: Specificate chi sono i fondatori dell’associazione.
-Denominazione: Scegliete e inserite il nome dell’associazione, evitando omonimie con enti già esistenti.
-Normativa Applicabile: Confermate l’adesione alla normativa vigente, inclusi il Codice del Terzo Settore e altre eventuali norme specifiche applicabili.
Articolo 2 – Sede
-Sede principale: Indicate l’indirizzo preciso (via, numero, città, CAP) della sede legale.
-Sedi secondarie: Se necessario, specificate l’esistenza di sedi secondarie e i relativi indirizzi.
Articolo 3 – Scopo
-Finalità e Attività: Individuate e descrivete dettagliatamente le finalità sociali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale per le quali l’associazione è costituita. Specificate le principali attività che l’associazione intende svolgere per perseguire tali finalità.
Articolo 4 – Oggetto
-Attività di interesse generale: Definite in modo chiaro l’attività o le attività principali attraverso le quali l’associazione intende realizzare le proprie finalità.
Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti
-Gestione: Stabilite le modalità di impiego dei volontari e, se previsto, dei lavoratori dipendenti o collaboratori.
Articolo 6 – Durata
-Indeterminata o Determinata: Decide la durata dell’associazione, che solitamente è a tempo indeterminato, a meno che non ci siano motivi specifici per impostare altrimenti.
Titolo II – Associati
-Definizione e Categorie: Specificate chi sono gli associati, quali categorie sono ammesse (es. fondatori, ordinari, onorari) e le regole per l’ammissione, i diritti e i doveri.
Articolo 8 – Numero minimo di Associati
-Numero Minimo: Indica il numero minimo di associati richiesto dalla normativa per la costituzione dell’associazione.
Articoli da 9 a 12 – Diritti e obblighi, Ammissione, Recesso ed Esclusione degli Associati
-Procedura di Ammissione: Definite il processo di ammissione degli associati.
-Diritti e Obblighi: Descrivete i diritti e gli obblighi di ciascun associato.
-Recesso ed Esclusione: Stabilite le procedure per il recesso volontario e per l’esclusione di un associato.
Titolo III – Patrimonio ed entrate
Qui si definiscono le regole relative alla gestione economica dell’associazione: sorgenti di finanziamento, gestione del patrimonio, e le politiche relative alla raccolta fondi.
Titoli successivi
Per gli articoli rimanenti, continuate a seguirne la struttura fornendo dettagli specifici su
– Governance: Struttura degli organi direttivi, procedure di convocazione, elettorali e deliberative.
– Bilancio: Modalità di redazione e approvazione dei bilanci (esercizio, consuntivo, previsionale).
– Estinzione e devoluzione del patrimonio: Procedure di scioglimento e regole per la devoluzione dei beni residui.
– Disposizioni finali: Qualsiasi altra norma di funzionamento dell’associazione, compreso l’arbitrato per le controversie.
Ricordati di verificare sempre che ogni articolo del tuo statuto sia in linea con le leggi vigenti e che rispecchi fedelmente la missione della tua APS. Prima di concludere, è consigliabile far revisionare lo statuto da un legale esperto nel settore del Terzo Settore, per assicurarsi della sua conformità con le normative applicabili.